Articolo 48 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 47Articolo 49
Versione
24 agosto 1999
Art. 48.
(Divieto di azioni esecutive individuali).

1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente