Articolo 8 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
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Art. 8. (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, ((osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza,)) se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall' articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare , salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.
3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare , si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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