Articolo 15 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 14Articolo 16
Versione
24 agosto 1999
>
Versione
15 luglio 2022
Art. 15.
(Commissario giudiziale).
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi. 3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli ((articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza)) , salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, e' 47 del presente decreto.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente