Art. 15.
(Commissario giudiziale).
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi. 3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli ((articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza)) , salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, e' 47 del presente decreto.
(Commissario giudiziale).
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi. 3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli ((articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza)) , salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, e' 47 del presente decreto.