1. Dopo il decreto previsto dall' articolo 97 della legge fallimentare , il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell' articolo 152 della legge fallimentare , se si tratta di societa'. 2. L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilita' con il fine conservativo della procedura. 3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 214, secondo , terzo , quarto e quinto comma della legge fallimentare , sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione.
Note all'art. 78:
- Per il testo dell'art. 97 si veda la nota all'art. 53.
- Si riporta il testo dell' art. 152 del R.D. n. 267 267/1942 :
"Art. 152 (Proposta di concordato). - La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato nelle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poter siano stati delegati agli amministratori.
- Si riporta il testo dell' art. 214, commi 2 , 3 , 4 e 5 del R.D. n. 267/1942 :
"La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato".