Articolo 43 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
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24 agosto 1999
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15 luglio 2022
Art. 43. (( (Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori) )) 1. Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver in vitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni. (( 1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario. 1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresi' chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario. ))
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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