Articolo 45 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
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19 marzo 2024
Art. 45.
(Nomina del comitato di sorveglianza).

1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.
2. Il Ministro nomina, altresi', tra i membri del comitato, il presidente.
2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. ((Gli esperti possono far parte di non piu' di tre comitati)) .(19)
3. Il decreto di nomina del comitato e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
4. I membri del comitato nominati in qualita' di esperti hanno diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria.

-------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 , convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "I soggetti gia' nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Entrata in vigore il 19 marzo 2024
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