Articolo 93 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 92Articolo 94
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24 agosto 1999
Art. 93. (Sospensione dei termini processuali).
1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 , non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima; b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo; c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Nota all' art. 93:
- La legge 7 ottobre 1969, n. 742 , reca: "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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