Articolo 17 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 16Articolo 18
Versione
24 agosto 1999
Art. 17. (Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale).
1. Contro gli atti di amministrazione del eommissario giudiziale chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato. 2. Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati dall'articolo 14, comma 2.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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