Articolo 106 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 105Articolo 107
Versione
24 agosto 1999
Art. 106. (Procedure di amministrazione straordinaria in corso).
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amninistrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell' articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , eonverti to, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 . 2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in eorso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma3. Alle procedure di amministrazion so le disposizioni degli articoli 46, eomma 3, 77 e 78 del presente decreto.
Note all'art. 106:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 :
"Art. 3 (Societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti). - Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta l'amministrazione straordinaria di una societa' di cui al primo comma dell'art. 1, sono soggette alla medesima procedura a norma del presente decreto-legge, ancorche' non si trovino nelle condizioni previste nel detto comma:
a) la societa' che controlla direttamente o indirettamente la societa' in amministrazione straordinaria;
b) le societa' direttamente o indirettamente controllate dalla societa' in amministrazione straordinaria o dalla societa' che la controlla;
c) le societa' che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della societa' in amministrazione straordinaria;
d) le societa' che hanno concesso crediti o garanzie alla societa' in amministrazione straordinaria e alle societa' di cui alle precedenti lettere per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attivita'.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' suindicate e' compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per iniziativa del commissario o dei commissari. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna societa', devono essere preposti gli stessi organi nominativi con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell' art. 198 della legge fallimentare .
Nei confronti delle societa' di cui al primo comma, ancorche' non sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i commissari delle societa' poste in amministrazione straordinaria possono esperire l'azione revocatoria di cui all' art. 67 della legge fallimentare , relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della societa' in amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
Ai fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i commissari possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornire entro trenta giorni. Possono altresi' chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le societa' in amministrazione straordinaria e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma precedente, le indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 . L'accertamento deve compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta.
Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia prevista dall' articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al terzo comma nel citato articolo 2409 il commissario potra' essere nominato amministratore giudiziario della societa' i cui amministratori hanno compiuto le gravi irregolarita' sopra indicate.
Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilita' cui il commissario e' legittimato a norma dell' articolo 206, primo comma, della legge fallimentare , vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 1, secondo comma, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 . Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti e ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i commissari, allo scopo di accertare la esistenza di societa' nelle condizioni di cui al primo comma, possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.
Al medesimo fine possono richiedere alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati al proprio nome. Tali societa' sono parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni.
Nei casi di societa' collegate a norma del primo comma del presente articolo, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle societa' che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' in amministrazione straordinaria dei danni da questi cagionati alla societa' stessa.
- Si riporta il testo dell' art 1, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 :
"Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare , d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'art. 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente