Art. 12. ((E' vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'articolo 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo.
Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'articolo 8, purche' il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.
Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto.
Per lo stesso periodo di tempo e' ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.
L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione e' demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sara' data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorita' finanziarie competenti.
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia))
Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'articolo 8, purche' il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.
Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto.
Per lo stesso periodo di tempo e' ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.
L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione e' demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sara' data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorita' finanziarie competenti.
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia))