Articolo 12 bis del Decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022
Articolo 12Articolo 13
Versione
4 novembre 1965
Art. 12-bis. ((L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritti del contratto di mutuo contemplato all'articolo 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio))
Entrata in vigore il 4 novembre 1965
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