Art. 12-bis. ((L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritti del contratto di mutuo contemplato all'articolo 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio))
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4 novembre 1965
4 novembre 1965
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- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 18/11/2014, n. 1372Provvedimento: […] L'art. 12 bis decreto legge n. 1022/1965 convertito, con modificazioni, nella legge n. 1179/1965 dispone: […]Leggi di più...
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- 2. Trib. Palermo, sentenza 11/07/2017, n. 3780Provvedimento: […] 4 presupposti richiesti, quanto piuttosto che esso sia pienamente legittimo stante l'avveramento della condizione risolutiva indicata dalla disposizione normativa di riferimento, ex art. 12 bis D.L. n.Leggi di più...
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- 3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/03/2011, n. 148Provvedimento: […] Le conseguenze derivanti dalla mancata occupazione dell'alloggio da parte del socio assegnatario sono rinvenibili dalla disposizione di cui all'art. 12 bis del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.1179, recante “Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia” il quale, dopo aver previsto all'art. 12 l'obbligo per il socio assegnatario di occupare l'alloggio personalmente o per mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data di assegnazione, dispone che l'inosservanza di tale prescrizione importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.Leggi di più...
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