Art. 16.
Designazione dell'Autorita' per la verifica dell'autenticita' delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale ai sensi dell' articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001
1. Alle formalita' previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticita' delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale, vi appone la formula esecutiva.
Designazione dell'Autorita' per la verifica dell'autenticita' delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale ai sensi dell' articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001
1. Alle formalita' previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticita' delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale, vi appone la formula esecutiva.