Articolo 2 del Decreto 5 settembre 1997, n. 392
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 novembre 1997
Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalita'. 1. Ai sensi dell' articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalita', sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) processi verbali redatti dai funzionari degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi qualora siano richiesti da persone diverse da quelle nei cui confronti sono stati redatti;
b) documenti formati dagli uffici dell'Ispettorato centrale, o comunque rientranti nella loro disponibilita', concernenti attivita' di polizia amministrativa o giudiziaria;
c) atti acquisiti nei fascicoli compilati per l'espletamento dell'attivita' sanzionatoria qualora siano richiesti da terzi, o anche dai soggetti direttamente interessati al procedimento prima del loro eventuale deposito in cancelleria ai sensi dell' articolo 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
d) atti e documenti attinenti alla individuazione sul territorio dei punti a rischio (obiettivi sensibili);
e) atti concernenti attivita' tecniche o investigative e la conduzione in generale delle indagini;
f) atti riguardanti l'identita' delle fonti di informazione e la consistenza patrimoniale dei soggetti coinvolti;
g) atti riguardanti istruttorie, pareri, istanze o denunce attinenti ad attivita' di polizia giudiziaria su cui la magistratura non si sia ancora pronunciata;
h) dati ed informazioni concernenti gli archivi automatizzati del Corpo forestale dello Stato, la cui utilizzazione e' consentita esclusivamente ad ufficiali di polizia giudiziaria dall' articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e dall' articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 ;
i) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorita' nazionale e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione o repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazioni per le quali, per disposizione di legge o di regolamento, siano previste particolari forme di pubblicita' o debbano essere unite a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
l) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorita' o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e alla attivita' di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che per disposizione di legge o di regolamento, siano previste particolari forme di pubblicita' o debbano essere unite a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
m) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali di privati, di organizzazioni di categorie o sindacati;
n) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del personale del Corpo forestale dello Stato, nonche' i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
o) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi degli uffici e delle strutture del Corpo forestale dello Stato;
p) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia delle armi, munizioni esplosivi e materiali classificati;
q) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;
r) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' il seguente: "2. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza".
- Il testo dell' art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' il seguente:
"Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi sicurezza.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale .
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti puo' essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalita' dell'interessato".
- Il testo dell' art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e' il seguente:
"Art. 26. - 1. Al primo comma dell'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza, sono aggiunte le seguenti: "nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11".
Entrata in vigore il 27 novembre 1997
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