Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 2 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2312
Copia
Articolo 1
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2312
Articolo 2 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2312
Abrogato
Versione
22 dicembre 1927
>
Versione
22 dicembre 2008
Confronta le versioni
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0