Articolo 67 del Regolamento del Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163
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23 novembre 1911

Art. 67.

Negli archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprieta' allo Stato, che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola.

Entrata in vigore il 23 novembre 1911
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