Articolo 70 del Regolamento del Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163
Articolo 69Articolo 71
Versione
23 novembre 1911
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3 novembre 1933

Art. 70.

((Dagli Archivi delle Magistrature giudiziarie e degli Uffici amministrativi, nei primi mesi di ogni anno, gli atti, concernenti affari compiuti da oltre cinque anni, sono versati nell'Archivio cui spettano, compatibilmente con la disponibilita' dei locali))

Le magistrature ed amministrazioni che intendano versare carte nell'archivio, spediscono al sopraintendente o direttore il relativo inventario di consistenza, affinche' sia esaminato se il versamento possa farsi in ragione dello spazio e siano stabiliti i modi per accettarlo ordinatamente.

Non si fara' luogo a versamento di atti, se non previe le operazioni di scarto di cui all'art. 69, e se non risulti che i detti atti siano nello stato di cui all'art. 102.
Entrata in vigore il 3 novembre 1933