Art. 65.
Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che piu' non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio, il quale ha titolo di archivio del Regno.
Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero il Regno d'Italia sono raccolti nell'archivio esistente nella citta' che fu capitale degli Stati medesimi.
Essi costituiscono atti di Stato.