Articolo 65 del Regolamento del Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163
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23 novembre 1911

Art. 65.

Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che piu' non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio, il quale ha titolo di archivio del Regno.

Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero il Regno d'Italia sono raccolti nell'archivio esistente nella citta' che fu capitale degli Stati medesimi.

Essi costituiscono atti di Stato.

Entrata in vigore il 23 novembre 1911
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