Articolo 2 della Legge 5 luglio 1965, n. 798
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 agosto 1965
>
Versione
12 dicembre 1965
>
Versione
3 maggio 1968
>
Versione
4 gennaio 1970
>
Versione
14 agosto 1975
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))
Entrata in vigore il 14 agosto 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente