Articolo 6 della Legge 5 luglio 1965, n. 798
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 agosto 1965
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Versione
4 gennaio 1970
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Versione
14 agosto 1975
Art. 6.
In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e sospesa.
A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:
1) pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
2) pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita': lire 220 mila mensili;
3) pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' e di invalidita': lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , che sostituisce l' articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 .
Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di eta' conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1969, N. 991
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerre, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 22 luglio 1975, n. 319 ha disposto (con l'art. 9) che e' abrogato l' articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798 .
Entrata in vigore il 14 agosto 1975
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