Articolo 4 del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264
Articolo 3Articolo 5
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27 aprile 1933
Art. 4.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima e' esercitata dai Sindacati obbligatori costituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , e che esercitano altresi' l'assicurazione obbligatoria per le malattie e l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090 .

Con Regio decreto, emanato su proposta del Ministro per le corporazioni, sara' stabilito l'ordinamento di detti sindacati, che assumeranno la forma e la denominazione di Casse mutue, e saranno altresi' dettate le norme per regolare il coordinamento fra detti istituti e l'Istituto nazionale.
Entrata in vigore il 27 aprile 1933
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