Articolo 4 del Decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94
Articolo 3Articolo 5
Decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94
Articolo 4 del Decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94
Versione 30 giugno 1984
Art. 4. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 DICEMBRE 1984, N. 863
Entrata in vigore il 30 giugno 1984
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Giurisprudenza • 1
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 11041
Provvedimento: […] Con il secondo motivo di ricorso, che può esaminato congiuntamente al primo data l'identità delle questioni, parte appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della l. 179/1992 rilevando che non vi sia identità di ratio tra l'art. 4 del d.l. 94/1984 e gli artt. 8 l. 179/1992 e 9 l. 493/1993 ed infatti la società appellante è risultata destinataria del finanziamento pubblico di cui all'art. 9 della legge 493/1993, per la realizzazione di immobili da destinarsi alla locazione temporanea, rispetto al quale le suddette previsioni di cui all'art. 4 del d.l. 94/1984, richiamate dal TAR, risulterebbero del tutto inconferenti. […]
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