Articolo 10 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289
Articolo 9Articolo 11
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27 aprile 1930
Art. 10.

L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato puo' essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda e' presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.

Con il decreto di erezione puo' stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, pero', il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel Regno.

Entrata in vigore il 27 aprile 1930
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