Articolo 1 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289
Articolo 2
Versione
27 aprile 1930
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Versione
29 novembre 1958
Art. 1.

Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.

L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio e' necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed e' fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione.

L'apertura e' autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza, 18 - 24 novembre 1958, n. 59 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/1958, n. 59), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2 del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 .
Entrata in vigore il 29 novembre 1958
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