Articolo 4 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1620
Articolo 3Articolo 5
Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1620
Articolo 4 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1620Abrogato
Versione 22 ottobre 1938
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 1
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