Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500
Articolo 31Articolo 33
Versione
10 ottobre 1996
Art. 32. Indennita' di disponibilita' 1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita', per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella:
1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97
5.175 5.304 5.389 5.578 5.745
Entrata in vigore il 10 ottobre 1996
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