Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500
Articolo 30Articolo 32
Versione
10 ottobre 1996
Art. 31. Compenso aggiuntivo 1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all' art. 33 del D.P.R. 316/1990 (quote di carovita), per ogni mensilita' e sul premio di collaborazione, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992 incrementato del 3,5% dal 1/1/1995, del 2,50% dal 1/12/95, del 1,60% dal 1/1/96, del 3,50% dal 1/9/96 e del 3% dal 1/9/97. Le percentuali di incremento si applicano sulla base del piede di partenza rivalutato con la precedente percentuale.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1996
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