Art. 38. Premio di operosita' 1. A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' per conto delle Aziende, ai sensi del presente Accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente articolo 30 esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione.
2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata.
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
6. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, sugli incrementi di anzianita' di cui all'art. 30 comma 2, sul premio di collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'.
7. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al Decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984 , che qui si intendono integralmente richiamati.
Note all'art. 38:
- Il testo dell'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Allegato E (Verbale di riunione) - Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, si sono riunite presso il Ministero della sanita' in data 30 giugno 1982 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso.
Nell'occasione sono state esaminate le seguenti questioni applicative:
I - modalita' tecniche necessarie per realizzare il principio dell'unicita' del rapporto di cui all'art. 1, secondo comma dell'accordo anche in sede di liquidazione del premio di operosita' di cui all'art. 40.
A tal fine sono stati considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:
1) lo specialista presta la propria opera professionale presso una pluralita' di U.S.L. e gli incarichi cessano contestualmente nei confronti di tutte.
In tal caso le parti hanno convenuto sulla necessita' che siano adottati i seguenti criteri:
a) il "premio" viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti enti mutualistici, dalla U.S.L. presso la quale lo specialista e' titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parita' di ore, l'U.S.L. che liquida il premio e' quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianita' di effettivo servizio;
b) l'individuazione della U.S.L. tenuta al pagamento avviene a cura del comitato zonale competente (oppure, ove cosi' localmente si concorsi, a cura del comitato regionale) che fornisce anche tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio;
c) laddove l'individuazione della U.S.L. tenuta al pagamento non possa avvenire in base ai criteri di cui sopra, essa e' rimessa alla scelta dello specialista interessato;
2) gli incarichi in precedenza svolti dallo specialista per conto di piu' UU.SS.LL. vengono concentrati presso una sola U.S.L. - Premesso che la cessazione dall'incarico presso le altre UU.SS.LL. non fa venir meno il rapporto con il Servizio sanitario nazionale, che e' unico, e non comporta quindi liquidazione del premio di operosita' relativamente agli incarichi cessati, le parti hanno riconosciuto che il premio di operosita' debba essere liquidato alla cessazione dell'incarico presso l'ultima U.S.L., a cura di questa e per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello svolto presso gli enti mutualistici disciolti;
3) le parti inoltre hanno convenuto che i criteri di cui ai punti 1 e 2 debbano trovare applicazione anche in caso di trasferimento dello specialista da una regione all'altra.
In tal caso il comitato zonale (o regionale) di provenienza avra' cura di trasmettere al comitato zonale (o regionale) di destinazione tutta la documentazione relativa all'attivita' fin li svolta dallo specialista.
Le parti si sono date atto che le soluzioni tecniche di cui al presente punto I sono rese possibili dalla circostanza che in sede di determinazione annua del Fondo sanitario nazionale, l'entita' delle somme considerate ai fini della liquidazione del premio di operosita' ai medici ambulatoriali risulta adeguata a coprire gli oneri che normalmente conseguono a tale titolo dalla cessazione degli incarichi.
II - Corretta applicazione del principio di cui all'art. 36, quinto comma, dell'accordo per il quale l'anzianita' da valutare ai fini dell'attribuzione delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' quella maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo 11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
A tal riguardo, tenuto conto che nell'anzianita' di cui sopra e' compresa anche quella maturata presso enti - quali INPS, INAIL, ENPI - che non fanno parte del Servizio sanitario nazionale, si e' presa in esame l'ipotesi che lo specialista, assumendo un incarico presso una U.S.L., rinunci di conseguenza e contestualmente all'incarico gia' ricoperto, presso uno dei suddetti enti.
In tal caso le parti hanno riconosciuto che l'intervenuta liquidazione del premio di operosita' da parte dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPI - liquidazione alla quale l'Ente e' ovviamente tenuto - non configura soluzione di continuita' nel servizio, rilevante ai fini del citato quinto comma, dell'art. 36.
A fortiori, tali conclusioni valgono nel caso che il rapporto con INPS, INAIL o ENPI venga meno in costanza di incarico presso una unita' sanitaria locale.
Letto, approvato e sottoscritto".
2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata.
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
6. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, sugli incrementi di anzianita' di cui all'art. 30 comma 2, sul premio di collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'.
7. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al Decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984 , che qui si intendono integralmente richiamati.
Note all'art. 38:
- Il testo dell'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Allegato E (Verbale di riunione) - Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, si sono riunite presso il Ministero della sanita' in data 30 giugno 1982 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso.
Nell'occasione sono state esaminate le seguenti questioni applicative:
I - modalita' tecniche necessarie per realizzare il principio dell'unicita' del rapporto di cui all'art. 1, secondo comma dell'accordo anche in sede di liquidazione del premio di operosita' di cui all'art. 40.
A tal fine sono stati considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:
1) lo specialista presta la propria opera professionale presso una pluralita' di U.S.L. e gli incarichi cessano contestualmente nei confronti di tutte.
In tal caso le parti hanno convenuto sulla necessita' che siano adottati i seguenti criteri:
a) il "premio" viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti enti mutualistici, dalla U.S.L. presso la quale lo specialista e' titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parita' di ore, l'U.S.L. che liquida il premio e' quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianita' di effettivo servizio;
b) l'individuazione della U.S.L. tenuta al pagamento avviene a cura del comitato zonale competente (oppure, ove cosi' localmente si concorsi, a cura del comitato regionale) che fornisce anche tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio;
c) laddove l'individuazione della U.S.L. tenuta al pagamento non possa avvenire in base ai criteri di cui sopra, essa e' rimessa alla scelta dello specialista interessato;
2) gli incarichi in precedenza svolti dallo specialista per conto di piu' UU.SS.LL. vengono concentrati presso una sola U.S.L. - Premesso che la cessazione dall'incarico presso le altre UU.SS.LL. non fa venir meno il rapporto con il Servizio sanitario nazionale, che e' unico, e non comporta quindi liquidazione del premio di operosita' relativamente agli incarichi cessati, le parti hanno riconosciuto che il premio di operosita' debba essere liquidato alla cessazione dell'incarico presso l'ultima U.S.L., a cura di questa e per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello svolto presso gli enti mutualistici disciolti;
3) le parti inoltre hanno convenuto che i criteri di cui ai punti 1 e 2 debbano trovare applicazione anche in caso di trasferimento dello specialista da una regione all'altra.
In tal caso il comitato zonale (o regionale) di provenienza avra' cura di trasmettere al comitato zonale (o regionale) di destinazione tutta la documentazione relativa all'attivita' fin li svolta dallo specialista.
Le parti si sono date atto che le soluzioni tecniche di cui al presente punto I sono rese possibili dalla circostanza che in sede di determinazione annua del Fondo sanitario nazionale, l'entita' delle somme considerate ai fini della liquidazione del premio di operosita' ai medici ambulatoriali risulta adeguata a coprire gli oneri che normalmente conseguono a tale titolo dalla cessazione degli incarichi.
II - Corretta applicazione del principio di cui all'art. 36, quinto comma, dell'accordo per il quale l'anzianita' da valutare ai fini dell'attribuzione delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' quella maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo 11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
A tal riguardo, tenuto conto che nell'anzianita' di cui sopra e' compresa anche quella maturata presso enti - quali INPS, INAIL, ENPI - che non fanno parte del Servizio sanitario nazionale, si e' presa in esame l'ipotesi che lo specialista, assumendo un incarico presso una U.S.L., rinunci di conseguenza e contestualmente all'incarico gia' ricoperto, presso uno dei suddetti enti.
In tal caso le parti hanno riconosciuto che l'intervenuta liquidazione del premio di operosita' da parte dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPI - liquidazione alla quale l'Ente e' ovviamente tenuto - non configura soluzione di continuita' nel servizio, rilevante ai fini del citato quinto comma, dell'art. 36.
A fortiori, tali conclusioni valgono nel caso che il rapporto con INPS, INAIL o ENPI venga meno in costanza di incarico presso una unita' sanitaria locale.
Letto, approvato e sottoscritto".