Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500
Articolo 13Articolo 15
Versione
10 ottobre 1996
Art. 14. Commissione di disciplina 1. E' istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da:
a) tre membri medici;
b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono designati tra i medici specialisti ambulatoriali da parte dei Sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale firmatari del presente Accordo.
2. Il Presidente e' individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il piu' anziano di eta'.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.
4. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.
5. La Commissione e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
6. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
7. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
a) Richiamo:
per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9.
b) Diffida;
per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9.
c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: per recidiva per inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida:
per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
Il provvedimento comporta la sospensione della possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.
d) Revoca:
per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto;
per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilita'.
10. La deliberazione e' comunicata, a cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 11, che ne dara' notizia alle altre Aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1996
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