Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 ottobre 1996
Art. 10. Modalita' per l'attribuzione dei turni disponibili 1. Premesso che lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all'interno di uno o piu' ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita':
a) specialista che nella specialita' esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, documentata da foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n. 9" in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato di cui all'art. 11 di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
b) specialista che svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 35;
c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
d) specialista che svolga altra attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attivita' ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza;
e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato per la medicina dei Servizi ex art. 48 della Legge 23/12/78 n. 833 confermato ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del D.L.vo 517/93 in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'art. 11 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione. E' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come medico dei servizi;
f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 11, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'art. 11 di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale;
g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione;
h) specialista in atto titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 3;
i) specialista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM.
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a) ad i), l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di attivita' riconosciuta equivalente, in virtu' di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parita' di condizione; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione.
3. In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non e' consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'.
4. Lo specialista in posizione di priorita' viene invitato dal Comitato zonale di cui all'art. 11, a compilare dichiarazione di disponibilita' al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla Azienda, per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
5. In deroga alle priorita' ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la Azienda, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, sempreche' il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attivita' professionale ai sensi del presente Accordo.
6. La Azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.
7. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la Azienda puo' conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'.
8. L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
9. Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 28 per i sostituti non titolari di altro incarico.
Note all' art. 10 :
- Per l' art. 48 della legge n. 833/1978 vedi note alle premesse del decreto.
- Per l' art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 vedi note all'art. 2.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1996
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