Articolo 2 del Decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314
Articolo 1Articolo 2 bis
Versione
14 luglio 1980
Art. 2.
L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevato:
a L. 11.875 mensili, a decorrere dal 1 luglio 1980;
a L. 15.832 mensili, a decorrere dal 1 ottobre 1980.
Entrata in vigore il 14 luglio 1980
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