Art. 2.
L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevato:
a L. 11.875 mensili, a decorrere dal 1 luglio 1980;
a L. 15.832 mensili, a decorrere dal 1 ottobre 1980.
L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevato:
a L. 11.875 mensili, a decorrere dal 1 luglio 1980;
a L. 15.832 mensili, a decorrere dal 1 ottobre 1980.