Art. 4.
Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonche' dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonche' dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.