Articolo 4 del Decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
14 luglio 1980
Art. 4.

Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonche' dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Entrata in vigore il 14 luglio 1980
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