Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 aprile 1993
Art. 7. 1. La domanda di opzione deve essere presentata all'amministrazione o all'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita'.
Sono valide le domande di opzione gia' presentate nei termini.
2. La domanda di opzione puo' essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente.
Entrata in vigore il 10 aprile 1993
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