Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 52 bisArticolo 52 quinquies
Versione
1 gennaio 2002
Art. 56. (L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione 1. Il soggetto gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359 , puo' accettare l'indennita' provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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