Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 gennaio 2002
Art. 31. (R)
Disposizioni sulla indennita' 1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennita' offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico e' titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennita' di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta' di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalita' prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennita' determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennita' in titoli del debito pubblico. (R)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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