Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 52 quinquiesArticolo 52 septies
Versione
1 gennaio 2002
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Versione
6 febbraio 2003
Art. 57.
Ambito di applicazione della normativa ((sui procedimenti in corso))
(( 1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L) 2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorita' diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)
Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
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