Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 18Articolo 20
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1 gennaio 2002
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6 febbraio 2003
Art. 19. (( (L'approvazione del progetto) ))

(( 1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore puo' essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorita' competente e' trasmesso al consiglio comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
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