Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 37Articolo 39
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1 gennaio 2002
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Versione
6 febbraio 2003
Art. 38. (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata 1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennita' e' determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione ((ovvero parte di essa)) sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformita', l'indennita' e' calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ((ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.)) (L)
(( 2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorita' espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilita' ai soli fini della corresponsione delle indennita'. (L) ))
Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
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