Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 44Articolo 46
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Art. 45. (L)
Disposizioni generali 1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprieta'. (L)
2. Il corrispettivo dell' atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi dell'articolo 37, ((con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37)) ;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e' calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38 ;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3 ;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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