Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
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1 gennaio 2002
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25 febbraio 2023
Art. 24. (L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L) 2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) ((27)) 4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L)
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
--------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 14, comma 7) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 , anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2023
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