(( 1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende, l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorita' espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennita' provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo puo', nei trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)