Articolo 52 sexies del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 52 quinquiesArticolo 52 septies
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16 febbraio 2005
Art. 52-sexies. (( (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali). )) (( 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali e' adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo' esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo. ))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2005
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