Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 gennaio 2002
Art. 33. (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario 1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata e' determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata e' detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennita' dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante puo' non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennita' dovuta. In ogni caso l'indennita' dovuta dall'espropriante non puo' essere inferiore alla meta' di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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