Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 gennaio 2002
>
Versione
6 febbraio 2003
Art. 36.
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica

1. Se l'espropriazione e' finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilita', che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata ((nonche' nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,)) l'indennita' di esproprio e' determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)
(( 1-bis. E' fatto salvo il disposto dell' articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 . ))
Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente