Articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 52 quinquiesArticolo 52 octies
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1 gennaio 2002
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20 agosto 2002
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6 febbraio 2003
Art. 59. Entrata in vigore del testo unico 1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal ((30 giugno 2003)) . (2)(4)(3)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' , e' prorogato al 30 giugno 2002". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' , e' prorogato al 30 giugno 2003".
Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
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