Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 2002
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Versione
6 febbraio 2003
Art. 34. (L)
Soggetti aventi titolo all'indennita' 1. L'indennita' di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell' ((atto)) di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita'. (L)
3. L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennita'. (L)
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennita' aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto sull'indennita' di esproprio e puo' proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)
Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
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