Articolo 6 - Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 dicembre 1980
Art. 6.
Interruzione ferie


L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1980