Legge 25 marzo 1985, n. 121

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
      • Art. 2.
        Piena e intera esecuzione e' data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso.

      • Accordo - Protocollo della Legge 25 marzo 1985, n. 121


        PROTOCOLLO ADDIZIONALE

        Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al
        Concordato lateranense da Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficolta' di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
        1. In relazione all'articolo 1
        Si considera non piu' in vigore il principio, originariamente
        richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
        2. In relazione all'articolo 4
        a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli
        ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 11.
        b) La Repubblica italiana assicura che l'autorita' giudiziaria
        dara' comunicazione all'autorita' ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
        c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del
        Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano da' dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorita' ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
        3. In relazione all'articolo 7
        a) La Repubblica italiana assicura che restera' escluso l'obbligo
        per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorita' governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
        b) La Commissione paritetica, di cui al n. 5, dovra' terminare i
        suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
        4. In relazione all'articolo 8
        a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono
        come impedimenti inderogabili della legge civile:
        1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermita' di
        mente;
        2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli
        effetti civili;
        3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinita' in linea
        retta.
        b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli
        articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovra' tener conto della specificita' dell'ordinamento canonico dal quale e' regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare.
        1) si dovra' tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana
        alla legge del luogo in cui si e' svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
        2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia
        divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
        3) si intende che in ogni caso non si procedera' al riesame del
        merito.
        c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni
        celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847 , per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
        5. In relazione all'articolo 9
        a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate
        al n. 2 e' impartito - in conformita' alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dal autorita' scolastica.
        Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento puo' essere
        impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorita' ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
        b) Con successiva intesa tra le competenti autorita' scolastiche e
        la Conferenza Episcopale italiana verranno determinati:
        1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i
        diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
        2) le modalita' di organizzazione di tale insegnamento, anche in
        relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
        3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
        4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
        c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime
        vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e' disciplinata da norme particolari.
        6. In relazione all'articolo 10
        La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non
        innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterra' alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.
        7. In relazione all'articolo 13, n. 1
        Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione,
        nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
        Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo
        che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

        Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.


        Agostino Card. CASAROLI Bettino CRAXI




        Visto, il Ministro degli affari esteri
        ANDREOTTI