Art. 17.
Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonche' al sistema sanzionatorio doganale e delle accise
1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 88:
1) al comma 2:
1. 1.) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro;»;
1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 500.000.».
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»;
b) all'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»;
2) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»;
3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono inserite le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;
c) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Estinzione del reato - Cause di non punibilita') -1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo' effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.
L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Agenzia.
2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto e' connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14, comma 1, lettere a) , b) , c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sempreche' il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilita' prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall' articolo 240, secondo comma, del codice penale .»;
d) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».
Note all'articolo 17:
- Si riporta il testo degli articoli 88, 96 e 118 del citato decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando). - 1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, e' punito con la multa aumentata fino alla meta' chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore e' sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o piu' persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto e' connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore e' un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita;
e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro;
e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 500.000.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.».
«Art. 96 (Sanzioni amministrative). - 1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 100.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati.
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu' articoli, tale sanzione si applica una sola volta.
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantita' inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantita' inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.
6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma 5 e' superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 e' calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo e' calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, e' sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito.
Il relativo provvedimento e' adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate.
9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantita' di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.
11. Per le merci e i mezzi di cui e' ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi e' sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.
13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.
14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorita' giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore e' punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4.».
«Art. 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate). - 1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale .
3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria puo':
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all' articolo 364 del codice di procedura penale ;
b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.
8 Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.».
Per i riferimenti all' articolo 112 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 si veda l'articolo 17.
Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonche' al sistema sanzionatorio doganale e delle accise
1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 88:
1) al comma 2:
1. 1.) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro;»;
1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 500.000.».
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»;
b) all'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»;
2) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»;
3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono inserite le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;
c) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Estinzione del reato - Cause di non punibilita') -1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo' effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.
L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Agenzia.
2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto e' connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14, comma 1, lettere a) , b) , c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sempreche' il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilita' prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall' articolo 240, secondo comma, del codice penale .»;
d) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».
Note all'articolo 17:
- Si riporta il testo degli articoli 88, 96 e 118 del citato decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando). - 1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, e' punito con la multa aumentata fino alla meta' chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore e' sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o piu' persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto e' connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore e' un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita;
e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro;
e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 500.000.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.».
«Art. 96 (Sanzioni amministrative). - 1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 100.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati.
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu' articoli, tale sanzione si applica una sola volta.
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantita' inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantita' inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.
6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma 5 e' superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 e' calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo e' calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, e' sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito.
Il relativo provvedimento e' adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate.
9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantita' di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.
11. Per le merci e i mezzi di cui e' ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi e' sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.
13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.
14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorita' giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore e' punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4.».
«Art. 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate). - 1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale .
3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria puo':
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all' articolo 364 del codice di procedura penale ;
b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.
8 Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.».
Per i riferimenti all' articolo 112 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 si veda l'articolo 17.