Articolo 5 del Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27
Articolo 4Articolo 6
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1 aprile 2017
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 1 aprile 2017
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