Articolo 15 del Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27
Articolo 14
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1 aprile 2017
Art. 15. Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 1 aprile 2017
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